Ecco una raccolta di quesiti e risposte frequenti (FAQ) utili a favorire la chiarezza nella lettura dei bandi e del loro campo di applicazione.
Una visione schematica e chiara del campo d’azione dei bandi, a chi sono rivolti e cosa finanziano possono fornirla le nostre infografiche.
1) Camion per il trasporto di tronchi con allestimento specializzato forestale;
2) Il solo allestimento forestale per il predetto camion?
R: Le tipologie di attrezzature ammissibili a contributo sono riportate nell’Allegato 2 – Investimenti ammissibili di pag. 35 del bando al paragrafo Op. 8.6.01 – Tipologia 1 (investimenti in attrezzature forestali) ai punti da 1.1 a 1.6.
NESSUNA DELLE IPOTESI D’ACQUISTO è ammissibile a contributo, poichè le tipologie per cui si richiede l’ammissibilità non sono comprese nel menzionato elenco.
R: È AMMISSIBILE purché l’azienda sia rispondente ai requisiti previsti nell’ambito delle Disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative alla misura 4, Operazione 4.1.01 e quindi:
– Territorio d’applicazione nel territorio di competenza del GAL;
– Essere imprenditore individuale o società agricola di persone, capitali o cooperativa;
– Essere in possesso dell’attestato di qualifica IAP;
– Condurre un’azienda agricola che rispetti la Direttiva del Consiglio del 12/12/1991 – Direttiva nitrati.
R: NON È AMMISSIBILE considerando che Regione Lombardia ha definito e riportato nelle specifiche schede di operazione del PSR, alla voce “Informazioni specifiche della misura”, che per “[…]infrastruttura su piccola scala s’intende in investimento materiale che, in termini di spesa ammissibile, non debba superare il limite dei :
– 200.000€ per l’operazione 7.2.01;
– 100.000€ per le operazioni 7.4.01, 7.5.01 e 7.6.01.
Specifichiamo anche che l’articolo 20 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 precisa che il sostegno nell’ambito delle presenti misure riguarda esclusivamente infrastrutture su piccola scala, come definite dagli Stati membri nei rispettivi programmi.
Pertanto il GAL non potrà ammettere al procedimento valutativo una domanda che preveda interventi con spesa d’aiuto complessiva superiore alle soglie sopra riportate, anche se la parte economica eccedente sia finanziata dal Richiedente.
R: L’art 20, paragrafo 1, lettera e) del Reg. UE 1305/2013 riguarda il sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala.
Viene finanziato lo sviluppo dei pacchetti turistici inteso come accordi e reti tra operatori. NON È AMMISSIBILE la vendita dei pacchetti direttamente o attraverso operatori turistici.
La promozione del turismo attraverso stampa di materiale informativo e la partecipazione a fiere NON SONO SPESE AMMISSIBILI.
R: L’art 20, paragrafo 1, lettera e) del Reg. UE 1305/2013 riguarda il sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala.
Le stazioni full optional dovrebbero rientrare tra le infrastrutture turistiche su piccola scala; anche in questo caso la spesa AMMISSIBILE riguarda gli investimenti (strutture, attrezzature e allestimenti) e NON la gestione del servizio
R: L’Operazione 7.4 finanzia “investimenti …… al fine di attivare servizi essenziali alla popolazione”. Tra i servizi potrebbe rientrare il trasporto di persone anziane, nel caso in cui non sia già previsto da altri enti. Tra le spese AMMISSIBILI rientrerebbe l’acquisto del mezzo di trasporto. NON SONO AMMISSIBILI le spese di funzionamento e gestione del servizio. Deve sempre essere inoltre garantita la gestione del servizio per i 5 anni successivi all’investimento.
Il servizio di incoming per i turisti non rientra, nei servizi essenziali per la popolazione rurale.
R: L’Operazione 7.4, rientra tra le operazioni previste dall’art 20 del Reg. UE 1305/2013 lett. b) che riguarda investimenti finalizzati alla introduzione, al miglioramento o all’espansione dei servizi di base a livello locale. I costi del personale e i costi di gestione NON SONO AMMISSIBILI.
R: Non sembra percorribile la possibilità di utilizzare la procedura del “projectfinancing”
nelle Operazioni finanziate dal PSR per i seguenti motivi:
a) La modalità del project-financing prevede il finanziamento di progetti da parte di privati con un ritorno per gli stessi garantito da flussi di cassa previsti dalle attività di gestione dell’opera stessa; l’operazione 7.2 sostiene interventi strutturali ed infrastrutturali per quanto riguarda gli investimenti finalizzati alla produzione di energie rinnovabili da utilizzare per pubblica utilità. Non sono previsti quindi ritorni di cassa per la gestione delle attività;
b) Le regole di rendicontazione delle spese sostenute prevedono che tutte le fatture debbano essere intestate al beneficiario e pagate interamente dallo stesso. Si precisa anche che, la modifica di dicembre 2016 del PSR ha riguardato l’adeguamento della Operazione 7.2 alle indicazioni dell’Audit della Commissione, che ha definito la produzione di energia come attività d’impresa sempre, anche se attuata da Enti Pubblici. L’aliquota prevista dal
PSR è 40% per investimenti realizzati da soggetti come “media impresa” e 50% per investimenti realizzati da soggetti classificati come “piccola impresa”. L’Operazione, nel PSR è stata comunicata alla Commissione Europea in esenzione ai sensi del Reg. UE 651/2014 art.41.
All’interno dei Piani di sviluppo locale è possibile applicare, in alternativa a quanto previsto dalla scheda del PSR, per gli investimenti realizzati da soggetti pubblici l’aliquota del 90%. In questo caso l’operazione viene attuata in regime di De Minimis.